Formazione AI

AI: Formazione obbligatoria per tutto lo studio e non solo per gli iscritti all'ordine

La necessità di formare il personale sull’intelligenza artificiale negli studi professionali non è una novità emersa negli ultimi tempi. Questo obbligo esiste infatti dal 2 febbraio 2025, data in cui è diventato applicabile l’articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act). Trattandosi di un regolamento europeo, le sue disposizioni producono effetti diretti senza richiedere recepimenti nazionali o ulteriori provvedimenti attuativi.

La norma stabilisce che chi sviluppa o utilizza sistemi di intelligenza artificiale debba assicurare al proprio personale un adeguato livello di competenza in materia, tenendo conto delle conoscenze possedute, dell’esperienza maturata e delle specifiche modalità di impiego degli strumenti. In concreto, all’interno di uno studio professionale, è sufficiente che anche un solo collaboratore utilizzi un sistema di IA generativa per predisporre una bozza, svolgere una ricerca o formulare una risposta a un cliente perché l’obbligo entri in gioco. La responsabilità ricade sull’intera organizzazione — dal titolare fino al personale amministrativo — e non sul singolo professionista in quanto appartenente a un Ordine professionale.

Il vero nodo: la formazione deve coinvolgere l’intero studio

Nel dibattito di questi giorni l’attenzione è concentrata quasi esclusivamente sul professionista iscritto all’Albo: i crediti da conseguire, gli obblighi regolamentari da rispettare, gli aspetti economici della formazione. Tuttavia, uno studio professionale è una realtà ben più ampia e articolata. Ne fanno parte personale amministrativo, collaboratori non iscritti e praticanti, figure che spesso non rientrano nei percorsi formativi previsti dagli ordinamenti professionali.

Eppure sono proprio queste persone a utilizzare con maggiore frequenza gli strumenti di intelligenza artificiale nelle attività quotidiane. Il fenomeno è stato evidenziato anche dal Work Trend Index, secondo cui il 78% dei lavoratori che impiegano l’AI sul posto di lavoro ricorre a strumenti scelti autonomamente e introdotti in azienda senza un controllo o una supervisione organizzativa.

Si tratta del fenomeno noto come Shadow AI, che negli studi professionali assume una rilevanza particolare. Sono infatti spesso i collaboratori e gli addetti amministrativi a gestire quotidianamente documenti, informazioni e dati dei clienti, rendendo ancora più delicato l’utilizzo di strumenti non governati da regole interne. Non sorprende, quindi, che il legislatore europeo abbia collocato il tema dell’intelligenza artificiale nell’ambito dell’organizzazione aziendale e non soltanto nelle competenze del singolo utilizzatore. Anche il nostro sistema professionale sembra muoversi nella stessa direzione: il punto centrale non è tanto lo strumento impiegato dal professionista, quanto la capacità dell’organizzazione di disciplinarne e controllarne l’utilizzo.

L’articolo 4 dell’AI Act, operativo da sedici mesi, si rivolge infatti a tutte le persone coinvolte nell’uso dei sistemi di intelligenza artificiale all’interno dell’organizzazione. I percorsi formativi obbligatori destinati al titolare dello studio, invece, non si estendono automaticamente all’intera struttura. È per questo che la formazione interna non può essere considerata una semplice scelta gestionale, ma rappresenta il necessario completamento della formazione professionale individuale. Un titolare adeguatamente formato che opera in uno studio dove il resto del personale non possiede le stesse competenze si trova infatti in una situazione solo apparentemente sicura: il rischio continua a esistere, semplicemente si annida nei punti meno visibili dell’organizzazione.

Per avviare percorsi di formazione rivolti a tutti lo studio puoi scrivere a:
> laura.barlotti@errepi.it
> marco.sada@errepi.it

I riferimenti normativi

Art. 4 Regolamento UE 2024/1689 (AI Act)

In vigore dal 2 febbraio 2025

Alfabetizzazione AI per tutto il personale che usa sistemi di AI: titolare, collaboratori, praticanti, segreteria. Direttamente applicabile, nessun recepimento.

Regolamento FPC (CNDCEC, 15 ottobre 2025) – art. 5 e Allegato 1, voce B.1.2

In vigore dal 1° gennaio 2026 (art. 22)

90 crediti nel triennio, di cui almeno 9 nelle materie obbligatorie; l’«intelligenza artificiale negli studi professionali» è materia espressa dell’Allegato 1, area Organizzazione dello studio.
Copre solo gli iscritti all’Albo.

Schemi di d.lgs. attuativi della legge 132/2025

NON in vigore – esame preliminare CdM del 10 giugno 2026

Alfabetizzazione AI nella formazione iniziale e continua su tre piani (tecnico, giuridico, deontologico); ordini: 6 mesi per adeguare i regolamenti; equo compenso entro 12 mesi. Tutto subordinato a pareri, approvazione definitiva e Gazzetta Ufficiale.

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